Notizie (varie): Per riutilizzare i materiali da demolizione come sottoprodotti serve una autorizzazionePrima dell’apertura del cantiere occorre dichiarare la volontà di riutilizzare le macerie edili che normalmente sono rifiuti e non sottoprodotti, attraverso un’apposita autorizzazione ambientale per il recupero degli inerti. Senza questa dichiarazione andrebbero conferite in discarica.
vedi sentenza n. 41607/2017 de
La Corte di cassazione e il
Codice ambiente (Dlgs n. 152 del 2006)
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2017/per-riutilizzare-i-materiali-da-demolizione-come-sottoprodotti-serve-una-autorizzazione/ I materiali di risulta generati in cantiere sono legiferati dal Dm ambiente del 5 aprile 2006, n. 186. Il Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 intitolato «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
È lo stesso Decreto ministeriale del 5 aprile 2006 n. 186 che stabilisce la procedura da seguire per la trasformazione, il trattamento e il riciclo dei prodotti di risulta edile.
Le norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti edilizi da demolizione sono contenute nel D. L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ("Norme in materia ambientale")
https://www.ideegreen.it/rifiuti-edili-smaltimento-82342.html